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MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE
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EMERGENZA COVID-19: LE MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

La “Fase 2” dell’emergenza Covid-19, che prevede la graduale ripartenza di tutte le attività produttive, dovrà necessariamente fare i conti con il mancato rientro a scuola dei nostri ragazzi; nè sarà possibile, per non vanificare i risultati raggiunti fino a questo momento, affidare i nipoti alle cure dei nonni, che continuano a rappresentare una “fascia protetta”.

Quali sono quindi le misure di sostegno per le famiglie stabilite ad oggi dal Governo?

A) CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19

 

1) Lavoratori dipendenti nel settore privato con figli minori di 12 anni

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della chiusura delle attività didattiche ed educative prevista dal DPCM 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo straordinario specifico COVID-19,  utilizzabile per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni, per il quale è prevista un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (con eccezione del rateo di tredicesima, gratifica natalizia e trattamenti accessori), con la copertura della contribuzione figurativa.

In virtù del messaggio INPS n. 1281/2020 del 20/3/2020, possono accedere al congedo straordinario COVID-19 anche i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali ordinari; inoltre, i periodi già fruiti, a far data dal 5 marzo 2020, come congedo parentale ordinario, verranno convertiti d’ufficio dall’INPS in Congedo Straordinario COVID-19. Parimenti, come da circolare INPS n.45 del 25/03/2020, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale previsto dall’art. 33 del D.lgs.151/2001 per i genitori di minori con handicap grave ex L. 104/92, fruiti successivamente al 5 marzo, nel massimo di 15 giorni, verranno convertiti d’ufficio nel Congedo Covid-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati come congedo parentale.

Inoltre, la frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria, come previsto dalla circolare INPS n.45 del 25/03/2020.

La fruizione del Congedo Straordinario è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non sia presente un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (ad esempio NASPI CIGO, indennità di mobilità) in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore (art. 23 D.L. 18/2020, comma 4, convertito in legge n. 27/2020).  L’esclusione del beneficio si ha quindi se l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o fruisce di strumenti di sostegno al reddito e se appartiene al medesimo nucleo familiare; potrebbero dunque verificarsi ipotesi di disparità di trattamento tra coppie genitoriali del medesimo nucleo e di nuclei differenti.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, il limite di età dei 12 anni non si applica.

Le disposizioni sopra citate si applicano anche ai figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. (messaggio INPS n. 1218/2020).

2. Lavoratori dipendenti nel settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa fra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito  in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.

Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

L’INPS nel messaggio n.1281 del 20/03/2020 e nella circolare n. 45 del 25/03/2020 stabilisce la durata massima del periodo di assenza dal lavoro in 15 giorni; tale termine sembra, tuttavia, non avere effetto alcuno, non essendo contemplato nel testo della Legge di conversione 24/4/2020 n. 27.

3. Lavoratori dipendenti nel settore pubblico con figli minori di 12 anni e con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni

E’ esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico il medesimo congedo straordinario specifico previsto per il settore privato, anche in relazione all’estensione normata per i figli con handicap grave, salvo il caso in cui uno o entrambi i genitori lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. 

Inoltre, anche nel settore pubblico i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento; a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito  in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

L’erogazione e le modalità di fruizione sono definite dall’amministrazione pubblica con cui intercorre il rapporto di lavoro. 

 

 

B) BONUS (VOUCHER) PER SERVIZI DI BABY SITTING

A decorrere dal 5 marzo 2020 durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in alternativa alla prestazione del Congedo Straordinario COVID-19 e per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il bonus è riconosciuto ai dipendenti del settore privato, agli iscritti alla gestione separata, agli autonomi iscritti all’INPS, nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

La medesima prestazione è inoltre prevista per i lavoratori pubblici, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.

Detto voucher spetta ai genitori di figli di età inferiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020 e, in via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 23 della Legge di conversione 27/2020 del decreto Legge n. 18/2020, ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione, richiamata in seno al sopra menzionato articolo 23 L. 27/2020, vale per tutti i potenziali richiedenti la prestazione nel comparto privato e in quello pubblico.

Il bonus è riconosciuto per ogni nucleo familiare, perciò verrà computato in modo parziale per ogni minore del nucleo avente diritto, sino al raggiungimento del limite massimo previsto.

Come previsto dalla circolare INPS n. 44 del 24/03/2020, in caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, l’INPS ritiene che vada richiesto ed erogato dal soggetto che convive con il minore; in ogni caso il genitore richiedente dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore o di essere genitore unico e la convivenza con il minore. 

L’importo complessivo massimo del voucher è di € 600 per ogni nucleo familiare per i lavoratori del settore privato e può raggiungere il limite massimo di € 1.000 per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cassazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

È possibile cumulare il bonus con i giorni di permesso retribuito per legge 104 e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. 

Il genitore beneficiario, incluso il genitore adottivo o affidatario, potrà usufruire della prestazione mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50, come meglio dettagliato nella circolare INPS n.44 del 24/03/2020.

***

Per concludere, il Governo ha tenuto in particolare considerazione la difficoltà in cui si sono improvvisamente venuti a trovare i genitori italiani a causa dell’emergenza coronavirus; le famiglie, tuttavia, hanno bisogno di ulteriori risposte, concrete ed immediate, per poter essere in grado di conciliare la sfera del lavoro con quella dei figli. Sotto questo profilo, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha delineato, in vista del prossimo “Decreto Maggio”, un piano del Governo per sostenere le famiglie nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Covid-19, configurando la propria proposta su 3 linee di azione: 1) rinforzare gli strumenti dei congedi parentali e del bonus baby-sitting; 2) ricostruzione della rete educativa e comunità educante fatta di enti locali, terzo settore, associazioni; 3) sostegno economico fattivo alle famiglie che possa avere una dimensione di stabilità, ovvero un assegno mensile per i figli.

3 maggio 2020, avv. Paola Leone

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Comments (3)

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